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Statuto

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STATUTO - ASSOCIAZIONE Giuseppe e Margherita Coletta
“Bussate e vi sarà aperto”

ART. 1
Denominazione e Sede

E’ costituita con sede in Avola (SR), Via Sempione n. 56/58, l’Associazione denominata Giuseppe e Margherita Coletta “Bussate e vi sarà aperto” di ispirazione cristiana.
L’Associazione, che può istituire uffici anche in altre località non ha scopo di lucro ed è apolitica.

ART. 2
Scopi e Attività

Gli scopi dell’Associazione sono:
1) sensibilizzare le persone, di qualsiasi fede religiosa, razza, cultura e lingua, alla testimonianza e all’impegno per la giustizia e la pace, in risposta ai problemi del territorio e del mondo;
2) conoscere i casi di povertà presenti sul territorio, studiarne le cause e le circostanze che le originano, intervenendo con i propri mezzi, informando e sensibilizzando le Istituzioni e la gente per un ampio coinvolgimento;
3) promuovere e favorire l’impegno del volontariato e curare la formazione dei volontari;
4) la diffusione di stili di vita improntati all’accoglienza, all’ospitalità, all’altruismo, al dono di sé;
5) promuovere ogni altra attività ritenuta utile per il raggiungimento dei fini che l’associazione si propone;
6) raccogliere, per il raggiungimento dei propri obiettivi fondi da privati, società, enti ed istituzioni;
7) testimoniare l’amore di Gesù Cristo, rendendolo visibile attraverso gesti di aiuto concreto verso i meno abbienti.

ART. 3
Durata

L’Associazione ha durata illimitata.

ART. 4
Soci

I soci dell’Associazione si distinguono in:
a) Soci fondatori/Ordinari;
b) Soci sostenitori.
Le persone giuridiche fanno parte dell’Associazione tramite il loro Rappresentante Legale o un delegato che non risulti socio dell’associazione a titolo individuale.

ART. 5
Soci ordinari

I primi soci ordinari sono i soci fondatori sottoscrittori.
Sono soci ordinari dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche che si riconoscono nelle finalità dell’Associazione.
La domanda di adesione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo. Nella domanda l’aspirante socio, oltre a dichiarare di accettare senza riserve lo statuto dell’Associazione, dovrà allegare almeno tre referenze positive sottoscritte da soci iscritti da almeno sei mesi nel libro dei soci dell’Associazione. L’iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.
I soci ordinari hanno diritto:
- a partecipare a tutte le attività sociali;
- all’elettorato attivo e passivo ed alle cariche sociali.
Il socio ordinario è tenuto a versare una quota associativa, nella misura fissata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
I soci ordinari cessano di appartenere all’Associazione per:
- dimissioni volontari;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno un anno;
- morte;
- indegnità deliberata dal Consiglio direttivo. In quest’ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

ART. 6
Soci sostenitori

Sono soci sostenitori persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni che, in sintonia con le finalità di cui all’art.2, che, per la loro attività, abbiano dato o possano dare un valido apporto per il conseguimento delle finalità dell’associazione. La loro adesione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.
Essi possono partecipare a tutte le attività sociali, possono esprimersi solo con voto consultivo e ricevere le pubblicazioni edite dall’Associazione.
I soci si impegnano ad osservare il presente statuto e si impegnano a dare la loro collaborazione per la realizzazione dei fini istituzionali.

ART. 7
Organi Sociali

Sono organi dell’Associazione:
- l’assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Collegio Arbitrale.

ART. 8
Assemblea dei Soci

L’Assemblea è costituita da tutti i soci.
L’Assemblea generale dei soci è convocata dal Presidente dell’Associazione una volta all’anno entro il 31 Marzo per l’approvazione dei bilanci, mediante avviso scritto inviato per raccomandata a ciascuna associata almeno 14 giorni prima dell’adunanza.
L’Assemblea generale è convocata, altresì, ogniqualvolta il Presidente dell’associazione o il consiglio lo ritengono opportuno e quando un quarto dei soci ordinari lo richieda.
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio.
In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
L’assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio o rendiconto preventivo;
- approvare il bilancio o rendiconto consuntivo;
- eleggere due dei tre componenti del Collegio Arbitrale;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
- stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

ART. 9
Il Consiglio Direttivo

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che è eletto dall’assemblea ed è composto da tre membri (Presidente, Vice Presidente ed il Segretario Tesoriere). Il Presidente, per volere dei soci fondatori è nominato in sede di costituzione ed a tempo indeterminato nella persona di Margherita Caruso, il Vice Presidente ed il Segretario Tesoriere durano in carica per 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione dal presidente.
Affinchè la convocazione sia valida occorre un preavviso di almeno sette giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- amministrare ordinariamente e straordinariamente l’Associazione senza eccezione alcuna;
- eleggere tra i suoi membri, il Vice Presidente ed il segretario – Tesoriere;
- assumere il personale;
- fissare le norme per il funzionamento dell’associazione;
- redigere e sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci o rendiconti preventivi e consuntivi annuali; dal bilancio o rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti; esso deve coincidere con l’anno solare;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare il componente del collegio arbitrale di sua spettanza.

ART. 10
Presidente

Il Presidente, che è anche presidente dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, è la Sig.ra Margherita Caruso, eletta dai soci fondatori a tempo indeterminato.
Il presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.
Cura tutti i rapporti con le banche, istituti di credito e le poste e può aprire conti corrente, fare depositi e prelievi dagli stessi, emettere assegni tratti sui conti correnti medesimi e fare altresì qualsiasi altra operazione con banche, istituti di credito e le poste.
In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

ART. 11
Segretario – Tesoriere

Il segretario – tesoriere coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di febbraio;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- è a capo del personale.

ART. 12
Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono ed equo” senza formalità di procedura. Il lodo emesso è inappellabile.
Gli arbitri sono nominati due dall’assemblea e uno dal Consiglio Direttivo.

ART. 13
Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni, ad eccezione del Presidente che è a tempo indeterminato, e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 14
Risorse economiche

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e le svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributo dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche e /o private;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;
- i fondi depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 15
Quota sociale

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
I soci non possono usufruire direttamente o indirettamente degli utili dell’associazione e beni.

ART. 16
Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno la metà dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con il voto favorevole dei due terzi della maggioranza assoluta dei soci.

ART. 17
Scioglimento, cessazione, estinzione

Le somme ed i beni che residuano in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, saranno devolute ad Associazioni non lucrative aventi fini di pubblica utilità.

ART. 18
Norma di rinvio

In caso di controversie è competente il foro di Siracusa.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente.

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